È adesso operativa l’agevolazione compresa nella Legge di Bilancio 2022 che si occupa di potenziare l’accordo di transizione occupazionale. L’INPS, a riguardo ha diffuso, tramite il Messaggio 2423 del 15 giugno 2022, le istruzioni operative per usufruire di questa nuova agevolazione; sono presenti ulteriori chiarimenti nella Circolare 6/2022 pubblicata dal Ministero del Lavoro.
La possibilità di ricorrere all’accordo di transizione occupazionale per superare situazioni critiche viene garantita dalla Legge 234/2021, conosciuta come la Manovra 2022. Nello specifico questa misura concede ai datori di lavoro con più di 15 dipendenti la possibilità di utilizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per il recupero occupazione di quei lavoratori dipendenti che si trovano in una situazione di rischio esubero, questa misura ha una durata massima di 12 mesi totali. Quindi, si parla di un trattamento aggiuntivo di CIGS per chi è a rischio esubero o per chi si trova nel bel mezzo di una crisi o riorganizzazione aziendale. I datori di lavoro devono definire delle adeguate strategie di rioccupazione e i lavoratori che possono beneficiarne accedono automaticamente al programma di Garanzia di occupabilità dei lavoratori.
Per quanto riguarda invece le causali CIGS, viene riconsiderata la realizzazione di eventuali processi di transizioni al fine di una riorganizzazione aziendale. Il recupero occupazionale, inoltre, può avvenire attraverso la riqualificazione del personale e dal potenziamento delle loro abilità.
Fanno parte della platea dei beneficiari della nuova CIGS:
L’azienda che effettua la richiesta, d’altra parte, non deve ritrovarsi nella posizione di dover e poter accedere ad altri periodi caratterizzati da interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile che non risulta ancora terminato. Per accedere al trattamento aggiuntivo di integrazione salariale, durante la fase della consultazione aziendale, devono essere stati eseguiti questi due procedimenti:
I lavoratori che hanno espresso il loro interesse al trattamento accedono, di conseguenza, al programma di “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” e i loro nominativi vengono comunicati all’ANPAL che, a sua volta, li inoltra alle Regioni competenti.