Adesso operativo l’incentivo istituito per il 2022 per le assunzioni in apprendistato appartenenti al primo livello, presso le piccole aziende che hanno almeno nove dipendenti al momento dell’assunzione dell’apprendista. Ma, se successivamente dovesse aumentare il numero di dipendenti dell’azienda, l’incentivo potrebbe essere applicato senza problemi.
Come funziona
Questo incentivo non è altro che la decontribuzione al 100% dell’articolo 43 del dlgs 81/2015, rispolverata dalla Manovra e “modificata” dalla circolare 70/2022 diffusa dall’INPS in seguito alla pubblicazione della Circolare Lavoro 12/2022.
Dopo la fine dei tre anni di sgravio totale, a decorrere del trentasettesimo mese l’aliquota sulle spalle del datore di lavoro viene ridotta al 10% e non si applicheranno, su queste assunzioni agevolate, i seguenti procedimenti:
Ma, nel caso in cui il lavoratore dovesse aver già lavorato sotto apprendistato per altri datori di lavoro e altre aziende, lo sgravio non durerebbe 36 mesi ma si applicherebbe solo per il periodo rimanente rispetto ai tre anni di sgravio. Per quanto riguarda le aliquote, inoltre, quella messa in carico al lavoratore viene fissata al 5,8% per tutta la durata dell’apprendistato e per l’anno successivo.
Per poter assumere con contratto di apprendistato, le aziende devono rispettare alcuni requisiti; il datore di lavoro deve mostrare di essere in regola con il DURC, mentre, in caso contrario, dovrà rinunciare all’agevolazione o procedere con il pagamento della cifra corrispondente alla somma di tutti gli sgravi contributivi applicati. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato, a cui si applica questa nuova agevolazione, possiedono il diritto alla cassa integrazione, ovviamente nel caso in cui quest’ultima venga utilizzata dall’azienda dell’apprendista.