L’INPS ha fissato al 30 aprile 2022 il termine per abituarsi alle nuove procedure relative all’invio dei dati utili per effettuare il calcolo ed il pagamento della Cassa Covid, fino a questa data continueranno a coesistere e valere due sistemi: il (vecchio)modello SR41 e il (nuovo) modello telematico UniEmens – Cig.
Il datore di lavoro può scegliere, per i lavoratori che richiedono l’integrazione salariale dal 1° maggio 2022, quale modello vuole utilizzare, il modello scelto deve essere utilizzato fino al raggiungimento della fine del periodo concesso se, arrivati alla data del 1° maggio , dovesse essere già presente una richiesta di pagamento da effettuare con questo sistema.
Il settore agricolo è escluso dal modello UniEmens – Cig, per i trattamenti di questo settore resta operativo il modello SR43. Non si potrà utilizzare questo nuovo modello nemmeno per le richieste di pagamento per l’indennità di mancato esordio al lavoro, per questi casi continuerà a valere il modello SR41 semplificato.