Dopo la pubblicazione delle note 29/2022 e 109/2022 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si chiarisce, leggermente, lo scenario degli obblighi riguardanti le comunicazioni preventive dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, come previsto dall’articolo 13 del Dl 146/2021. Dalla data del 18 gennaio 2022 l’obbligo è entrato in vigore, di conseguenza, la scelta di notificare o meno eventuali rapporti risulta difficile.
L’Inl comunica che, anche per i soggetti impegnati a soddisfare l’esecuzione, come i committenti imprese e quegli enti non commerciali privati in attività commerciale, le comunicazioni non sono obbligatorie quando la prestazione, non abituale, di lavoro autonomo che è stata richiesta presenta un carattere puramente intellettuale e, quindi, quando tale prestazione si classifica nello svolgimento di eventuali professioni intellettuali, o, ancora, in quelle attività autonome che vengono svolte abitualmente in un regime appartenente ad una soggettività passiva Iva.
Oltre all’elenco illustrativo contenuto nella nota 109 delle Faq relativa ai casi che prospettano l’ipotesi dove viene previsto l’esonero della comunicazione preventiva, l’esclusione di altre ipotesi può rivelarsi complicata.
Il fine della norma è quello di spiegare e illustrare un’attività di monitoraggio e di poter contrastare delle forme che possano risultare elusive nell’attuazione della modalità contrattuale derivante dagli incarichi assegnati a lavoratori autonomi occasionali e, cioè, quelle persone che hanno l’obbligo di compiere, nei confronti di un corrispettivo, un servizio, con un lavoro proprio senza nessun vincolo di subordinazione verso il committente.
Le proprietà di queste attività dovrebbero riuscire a mettere sempre in evidenzia il contenuto intellettuali delle mansioni, mettendo, quindi, in secondo piano altri incarichi che potrebbero poi avvicinarsi al tipo di lavoro subordinato. Tenendo in conto queste considerazioni, la comunicazione preventiva corre il rischio di emergere su alcuni casi che, di natura, non condividono la modalità del lavoro autonomo non abituale.
È da chiarire se per quanto riguarda il nuovo adempimento ci sia una qualsiasi correlazione con ciò che è previsto, in materia di comunicazioni verso i servizi dell’impiego, dall’articolo 9-bis del Dl 510/1996. Questa norma che non è stata abrogata, infatti, presenta un tipo di applicazione più ampio.