Il blocco dei licenziamenti economici, nato per far fronte al periodo emergenziale, si applica anche ai dirigenti, non solo facendo riferimento ai processi collettivi di riduzione del personale, ma anche rispetto ai licenziamenti individuali.
Secondo l’avviso del Tribunale di Milano, il riferimento della normativa riguardante lo stato emergenziale all’articolo 3 della legge 604/1966 è stato effettuato con il solo scopo di individuare la tipologia del licenziamento sottoposta al divieto: il licenziamento che deriva da motivazione (oggettive) di natura aziendale e/o economica.
In questo senso, è possibile capire che il divieto dei licenziamenti economici, stabilito dall’articolo 14 del Dl 104/2020, è messo in relazione alla previsione dell’ipotetico motivo giustificato di licenziamento, quindi non all’intero impianto della legge 604/1966.
Nel caso del licenziamento del dirigente al datore è richiesta la presenza di un motivo valido, poiché “la giustificatezza oggettiva di fonte contrattuale che integra la giustificazione oggettiva dei licenziamenti dei dirigenti è in rapporto di continenza rispetto al meno ampio giustificato motivo oggettivo”.
Secondo un filone della giurisprudenza alla base del blocco ci sono delle ragioni di ordine pubblico che non possono escludere la categoria dei dirigenti: se lo scopo della norma emergenziale è quello di evitare che le conseguenze economiche della pandemia si traducano nella perdita di posti di lavoro, deve necessariamente comprendere anche i dirigenti.
Il Tribunale di Milano nell’effettivo afferma che, anche volendo condividere la tesi per cui i dirigenti sono esclusi dal blocco dei licenziamenti, occorre fare una distinzione tra dirigenti e pseudo-dirigenti.
Per quanto riguarda i lavoratori che sono dirigenti sul piano formale, ma non ricoprono un ruolo manageriale effettivo con dei poteri ampi di indirizzo su una parte d’impresa, il divieto si applica in ogni caso.
Quindi, non è sufficiente avere un trattamento economico equivalente alla posizione dei dirigenti, occorre che il determinato lavoratore sia assegnato a delle funzioni che imprimono un significato alla gestione dell’impresa e che si traducano in poteri di iniziativa e discrezionalità sul piano decisionale.
Se mancano queste condizioni, il blocco dei licenziamenti attuato nella fase emergenziale della pandemia, terminato il 31 ottobre, si applica anche a quei lavoratori che vengono inquadrati come dirigenti.
La distinzione fatta tra dirigenti convenzionali e pseudo-dirigenti è un principio della giurisprudenza di legittimità, ma l’applicazione che ne è stata fatta per comprendere anche i dirigenti nel divieto dei licenziamenti con motivo oggettivo rappresenta una novità.