Uno degli emendamenti apportati al Dl 146/2021 introduce un nuovo obbligo per chi coinvolge nella propria attività produttiva un lavoratore occasionale.
Si tratta di una comunicazione da inoltrare prima che il lavoratore inizi a lavorare, chi non lo farà riceverà una sanzione amministrativa che va dai 500 ai 2.500 euro per ogni lavoratore occasionale per il quale è stata omessa la comunicazione o inoltrata in ritardo: per questa violazione non ci si può avvalere della procedura di diffida.
L’articolo 14 del Dlgs 81/08, infatti, si occupa di regolamentare la sospensione dell’attività aziendale quando vengono constatate importanti violazioni riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e, soprattutto, la presenza di lavoratori a nero in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
Questa norma, quindi, è stata integrata considerando, tra le cause determinanti della sospensione dell’attività, anche l’ipotetica presenza di lavoratori occasionali in assenza da ciò che è richiesto dalla normativa.
Concludendo, il nuovo emendamento si applica prima dell’inizio della prestazione e per la sua violazione è prevista una determinata sanzione, per cui è inevitabile ipotizzare che i rapporti con i lavoratori autonomi occasionali irregolari (da cui dipende la sospensione dell’attività aziendale) siano quelli che non hanno i requisiti del lavoro autonomo e che, tuttavia, vengono inquadrati come tali.
Non resta che aspettare un ulteriore intervento dell’Inl, in modo da approfondire e chiarire la parte della regolamentazione che riguarda anche l’utilizzo irregolare dei lavoratori autonomi occasionali.