Il 31 dicembre scade l’allentamento dei vincoli del decreto “Dignità” in modo tale da favorire la ripresa del mercato dopo la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, questo segna la fine del regime agevolato per i contratti a termine.
La possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi senza indicare le causali permane per ancora undici giorni, dopodiché, salvo rinvii dell’ultimo minuto, si ritorna al regime ordinario.
Questo a meno che la contrattazione collettiva non abbia già introdotto delle causali fatte su misura dei singoli settori e delle singole imprese (cosa che si sta già verificando).
L’occupazione a termine, seppur collegata all’incertezza della situazione economica, sostiene l’occupazione: i dati delle Regioni rilevano che in determinati casi i contratti a termine rappresentato oltre l’80% dei nuovi posti di lavoro.
Contratti Collettivi
A partire dal 25 luglio scorso si è aperta la possibilità per i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, di identificare delle «specifiche esigenze» per prorogare e rinnovare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi, oltre alle causali previste dal Dl “Dignità”: sono diversi i contratti che hanno predisposto le nuove causali in vista della deadline di dicembre.
I contratti nazionali, inoltre, sono intervenuti anche sul limite di durata massima dei rapporti a termine fra il lavoratore e il datore e sulla percentuale massima di lavoratori a termine che un’azienda può assumere rispetto al totale degli occupati.
Prendiamo come esempio una intesa che è stata siglata il 6 dicembre e che si applica ai 100mila lavoratori delle 30mila aziende artigiane del settore alimentare, in base alla supposizione dell’accordo per il rinnovo del Ccnl del Ccnl artigianato alimentazione-panificazione, la durata massima dei rapporti a termine è di 36 mesi e Il limite massimo di impiego dei lavoratori a termine, con più di 5 dipendenti, è del 30%.
Le causali individuate, oltre a quelle previste dal Dl “Dignità”, sono: punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali; esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Il rinnovo del Ccnl cartai e cartotecnici, siglato il 28 luglio 2021, è in grado di rispondere a una doppia sfida: da un lato l’accordo deve gestire il boom produttivo del settore di imballaggio legato agli alimenti, dall’altro la riconversione verso un’innovazione tecnologica dell’industria dei media.
Anche i rinnovi dei Ccnl dei settori tessile-abbigliamento-moda e pelletteria, sono riusciti a individuare delle causali per i contratti a termine, che sono legate a dei punti più alti dell’attività per la presentazione di determinate collezione e eventi.