Decreto 127/2021: green pass al lavoro
La legge di conversione del D.L. n. 127 del 2021 ha introdotto l’obbligo di verifica della certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori privati e pubblici. Questa legge prevede la possibilità del lavoratore di richiedere la consegna al datore di lavoro della copia del green pass, venendo esonerato, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte del datore.
Si tratta, quindi, di una norma che mira a risolvere alcuni problemi operativi che si sono manifestati al momento dell’introduzione del green pass nei luoghi di lavoro, come quel che riguarda i lavoratori che svolgono le loro attività all’esterno delle sedi aziendali.
In alcune realtà lavorative già consolidate con determinati sistemi di controllo, l’introduzione di nuove procedure per la raccolta delle certificazioni potrebbe comportare dei rischi invece che delle semplificazioni. Per questo, ci si è chiesto se il datore possa rifiutarsi di prendere in consegna la certificazione e continuare a svolgere i controlli con le modalità abituali.
Ci sono buoni motivi per pensare che la risposta possa essere positiva:
- Secondo la lettera della norma i lavoratori «possono richiedere di consegnare» e non semplicemente “possono consegnare” il green pass.
- L’espressa enunciazione della finalità di tale richiesta che consiste nella semplificazione e razionalizzazione delle verifiche.
Di conseguenza, è ragionevole che se la consegna invece di rappresentare una semplificazione si rivelasse una complicazione, logistica e procedurale, possa essere riconosciuto al datore di lavoro un margine di discrezionalità nell’accogliere o meno la richiesta del lavoratore: in questo senso si sono esposte Confindustria (Nota di aggiornamento del 22 novembre) e Abi (circolare del 24 novembre).
Ovviamente, nel momento in cui si sceglie di accogliere le richieste, le procedure esistenti devono essere modificate e bisogna avere particolare cautela nel trattamento del dato che viene acquisito. Il datore, quindi, nonostante la legittimità di tale acquisizione, non viene esonerato dall’osservanza delle misure di sicurezza e dagli adempimenti prescritti dalla normativa privacy.
Innanzitutto, dovrà essere integrata la procedura green pass esistente indicando:
- Le modalità di consegna della certificazione e i soggetti autorizzati a riceverlo.
- I tempi e le modalità di conservazione della copia del green pass.
- L’obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente l’eventuale perdita di validità della certificazione.
Al momento della consegna della copia, al lavoratore andrà rilasciata l’informativa privacy, documento che dovrà contenere tutte le informazioni relative al trattamento.
Dovranno essere integrate, infine, le lettere di incarico ai soggetti, interni ed esterni, addetti al controllo, ai quali verranno segnalati i nominativi degli esonerati e la durata dell’esonero.
Come detto in precedenza, quindi, bisogna mettere in conto un possibile aggravio procedurale e organizzativo, che dovrà essere valutato nella situazione effettiva, nei termini di un beneficio di semplificazione delle verifiche.