Sicurezza sul lavoro: in caso di violazione arriva lo stop
L’intervento del Dl 146/2021 su fisco e lavoro sull’articolo 14 del DLgs 81/2008, ha riguardato l’abbassamento dal 20% al 10% della soglia minima di lavoratori irregolari oltre la quale scatta la sospensione.
Il decreto legge, inoltre, interessandosi al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, impone la sospensione nel caso in cui vengano rilevate delle violazioni importanti alle disposizioni di sicurezza: in questo modo viene eliminata la discrezionalità dell’ente accertatore contenuta nella versione precedente dell’articolo 14.
L’obbligo di sospensione immediata, dunque, mette le imprese nella condizione di verificare, in tempi stringenti, se le condizioni di lavoro rispettino le disposizioni elencate nel DLgs 81/2008.
La sospensione comporta:
- l’impossibilità di contattare la pubblica amministrazione;
- l’applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico sulla sicurezza.
E’ bene ricordare che la sospensione potrebbe essere fonte di responsabilità patrimoniale nel caso in cui l’azienda non riesca ad adempiere, a causa della stessa, ai propri doveri nei confronti del proprio committente e subappaltatore.
Come muoversi
Per mettere in sicurezza i lavoratori e l’attività imprenditoriale, è necessario valutare quali circostanze, tra quelle indicate nell’allegato I dell’articolo 14, sono contestabili all’azienda a seconda del settore di attività.
Quindi, in primo luogo si procede con una mappatura del rischio, successivamente si passa all’analisi della realtà aziendale, per poi colmare i gap rilevati.
Come esempio pratico possiamo prendere la verifica della corretta formazione dei lavoratori secondo l’accordo Stato-Regioni e, anche, del riscontro sull’addestramento nei casi in cui è imposto dal Testo Unico sicurezza per il completamento del percorso formativo del lavoratore. A riguardo, è bene ricordare che il provvedimento di sospensione può riguardare l’attività lavorativa svolta dai singoli lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’allegato I: mancata formazione e mancata fornitura dei dispositivi anti caduta dall’alto.
In questi casi, quindi, toccherà ai lavoratori non poter prestare servizio fino a quando non verrà sanata la non conformità, perché l’omissione è da addebitare al datore di lavoro.
Di conseguenza la modifica dell’articolo 14 del DLgs 81/2008 impone alle imprese una necessaria attività di verifica degli adempimenti, sia per la tutela della sicurezza dei lavoratori che per la tutela della continuità aziendale.