La formazione su salute e sicurezza include il datore di lavoro
Al di là dei dirigenti e dei lavoratori, anche il datore di lavoro sarà soggetto all’obbligo di formazione in materia di sicurezza.
Questo è ciò che stabilisce la modifica all’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 81/2008, testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inserita dal decreto 146/2021 nella versione trasformata in legge.
L’omessa formazione comporta un duplice intervento sanzionatorio, a carico del datore, da parte dell’organo ispettivo:
- Il primo viene penalmente sanzionato dall’articolo 55 del Dlgs 81/2008, che prevede, per la violazione dell’articolo 37, l’arreso da due a quattro mesi o un’ammenda che va dai 1.474,21 ai 6.388,23 euro;
- Il secondo potrebbe comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale, infatti il nuovo articolo 14 del testo unico stabilisce che l’ispettore «adotta un provvedimento di sospensione…a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro».
Nella nuova versione dell’allegato I del decreto legislativo 81/200 vengono riportate le tredici ipotesi riguardanti le gravi violazioni e la terza riguarda la a «mancata formazione ed addestramento»: la circolare 4/2021 chiarisce che il punto 3 richiede l’obbligo, contemporaneo, di formazione e addestramento.
L’articolo 37, comma 2, però, estende al datore di lavoro solo l’obbligo di formazione e non anche quello d’addestramento; quindi, la situazione potrebbe non prevedere la violazione critica e la conseguente sanzione.