La questione delle causali contrattuali
Il decreto “Dignità” del 2018 ha avviato una grande azione di contrasto contro quelli che sono stati identificati come gli strumenti principali della precarizzazione del lavoro, ossia il lavoro a tempo determinato e la somministrazione di manodopera. Questo pensiero, però, ha favorito delle forme di lavoro che offrono meno tutela. Per arginare questo problema, la legge 106 del 2021 ha fatto una retromarcia su quello che risultava essere il principale strumento introdotto dal decreto “Dignità” per limitare il lavoro a termine: le causali.
La legge ha assegnato alla contrattazione collettiva il poter di determinare delle causali aggiuntive per consentire la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a termine. Questa è una misura che, per diventare concreta, dovrà trasformarsi in norme e accordi collettivi.
Bisogna tenere conto che il meccanismo delle causali ha un difetto importante: riesce a incentivare il contenzioso e rende instabili i rapporti a tempo determinato. Di conseguenza le parti sociali dovranno individuare le <<specifiche esigenze>> che riescono a consentire la proroga e il rinnovo dei rapporti a tempo, e dovranno farlo tenendo conto di quelli che sono i rischi e i problemi di questo meccanismo.
Il principale rischio si identifica nel fatto che, per la legge, dovranno essere delle causali <<specifiche>>, per cui tutte le parti dovranno procedere con prudenza per evitare la rinascita dell’orientamento giurisprudenziale che conduceva all’annullamento dei contratti a tempo in caso di ripetizione delle causali definite dalla legge. Non dovranno essere definite delle causali troppo generiche e nel caso dei contratti individuali dovranno essere adattate le causali collettive al caso concreto, indicando, quindi, ogni volta le parti specifiche e oggettive che rendono legittimo l’utilizzo di quella causale collettiva.
Con la legge 106/2021 viene introdotta un’altra novità, cioè la possibilità per gli accordi collettivi di individuare le causali specifiche che consentono la stipulazione di un contratto a termine per una durata superiore ai 12 mesi. Questa novità è applicabile fino al 30 settembre 2022, entro questa data le parti sociali avranno la possibilità di stipulare delle intese collettive che, rispettando i limiti indicati per le causali relative alle proroghe e ai rinnovi, determineranno la creazione di rapporti con una durata superiore ai 12 mesi.