Al di là dei dirigenti e dei lavoratori, anche il datore di lavoro sarà soggetto all’obbligo di formazione in materia di sicurezza.
Questo è ciò che stabilisce la modifica all’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 81/2008, testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inserita dal decreto 146/2021 nella versione trasformata in legge.
L’omessa formazione comporta un duplice intervento sanzionatorio, a carico del datore, da parte dell’organo ispettivo:
Nella nuova versione dell’allegato I del decreto legislativo 81/200 vengono riportate le tredici ipotesi riguardanti le gravi violazioni e la terza riguarda la a «mancata formazione ed addestramento»: la circolare 4/2021 chiarisce che il punto 3 richiede l’obbligo, contemporaneo, di formazione e addestramento.
L’articolo 37, comma 2, però, estende al datore di lavoro solo l’obbligo di formazione e non anche quello d’addestramento; quindi, la situazione potrebbe non prevedere la violazione critica e la conseguente sanzione.