Lavoro a termine: stop ai motivi imposti dal Dl Dignità
Il 31 dicembre scade l’allentamento dei vincoli del decreto “Dignità” in modo tale da favorire la ripresa del mercato dopo la crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, questo segna la fine del regime agevolato per i contratti a termine.
La possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi senza indicare le causali permane per ancora undici giorni, dopodiché, salvo rinvii dell’ultimo minuto, si ritorna al regime ordinario.
Questo a meno che la contrattazione collettiva non abbia già introdotto delle causali fatte su misura dei singoli settori e delle singole imprese (cosa che si sta già verificando).
L’occupazione a termine, seppur collegata all’incertezza della situazione economica, sostiene l’occupazione: i dati delle Regioni rilevano che in determinati casi i contratti a termine rappresentato oltre l’80% dei nuovi posti di lavoro.
Contratti Collettivi
A partire dal 25 luglio scorso si è aperta la possibilità per i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, di identificare delle «specifiche esigenze» per prorogare e rinnovare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi, oltre alle causali previste dal Dl “Dignità”: sono diversi i contratti che hanno predisposto le nuove causali in vista della deadline di dicembre.
I contratti nazionali, inoltre, sono intervenuti anche sul limite di durata massima dei rapporti a termine fra il lavoratore e il datore e sulla percentuale massima di lavoratori a termine che un’azienda può assumere rispetto al totale degli occupati.
Prendiamo come esempio una intesa che è stata siglata il 6 dicembre e che si applica ai 100mila lavoratori delle 30mila aziende artigiane del settore alimentare, in base alla supposizione dell’accordo per il rinnovo del Ccnl del Ccnl artigianato alimentazione-panificazione, la durata massima dei rapporti a termine è di 36 mesi e Il limite massimo di impiego dei lavoratori a termine, con più di 5 dipendenti, è del 30%.
Le causali individuate, oltre a quelle previste dal Dl “Dignità”, sono: punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali; esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione.
Il rinnovo del Ccnl cartai e cartotecnici, siglato il 28 luglio 2021, è in grado di rispondere a una doppia sfida: da un lato l’accordo deve gestire il boom produttivo del settore di imballaggio legato agli alimenti, dall’altro la riconversione verso un’innovazione tecnologica dell’industria dei media.
Anche i rinnovi dei Ccnl dei settori tessile-abbigliamento-moda e pelletteria, sono riusciti a individuare delle causali per i contratti a termine, che sono legate a dei punti più alti dell’attività per la presentazione di determinate collezione e eventi.