Controllo del green pass, obbligatorio anche se consegnato all’azienda
Nel Dpcm del 17 dicembre 2021 è contenuto un nuovo obbligo che prevede il controllo, da parte dei datori di lavoro, del green pass dei lavoratori anche se consegnano la copia della loro certificazione verde: il Dpcm, però, non indica la frequenza con cui deve essere effettuato il controllo.
Il controllo può essere effettuato mediante l’utilizzo dell’app Verifica C-19 o attraverso altre modalità competenti autorizzate. In caso di positività il green pass verrà riattivato nel momento in cui viene emesso il certificato di avvenuta guarigione.
Inoltre, viene stabilito che tutte le persone incaricate alla verifica del green pass devono essere autorizzati dal titolare del trattamento dei dati e preparati, in modo particolare, a quando è necessario il super green pass.
Il Dpcm, introducendo l’articolo 17-bis al Dpcm 17 giugno 2021, interviene sulle modalità di verifica della vaccinazione nei confronti dei lavoratori per cui vige l’obbligo, operazione che può essere svolta tramite una sezione attivata dall’Inps sulla piattaforma Greenpass 50+ (messaggio 4529/2021). Questa piattaforma inizialmente consentiva solo il controllo della validità della certificazione verde ai datori di lavoro, privati e pubblici (eccetto gli aderenti a NoiPa), con oltre 50 dipendenti, adesso, invece, è disponibile anche per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti e aderenti a NoiPa.
La modalità di controllo, inoltre, consente la ricezione di una notifica nel caso in cui l’esito della verifica sia diverso rispetto a quello del giorno precedente.
La piattaforma Greenpass 50+, quindi, può essere utilizzata solo per il controllo della certificazione verde, o solo per la vaccinazione, o per entrambi, questo dipende dalle esigenze e dal numero di lavoratori.
L’Inps ci tiene a ricordare che gli assenti sono esclusi dal controllo del green pass, ma il rispetto dell’obbligo vaccinale può essere effettuato a prescindere dalla presenza sul luogo di lavoro.