Riforma degli ammortizzatori sociali: il nuovo modello universale
Le prime disposizioni normative del D.L.gs 147/2015 in materia di ammortizzatori sociali, come modificate dal DDL Bilancio, fanno emergere che è stata centrata la finalità universalistica del sostegno al reddito in costanza di lavoro.
Infatti, a partire dal 1° gennaio 2022, le tutele verranno estese anche ai lavoratori a domicilio e a tutte le tipologie di apprendistato.
Quindi, oltre ai lavoratori con contratto di “apprendistato professionalizzante”, rientrano nel raggio delle provvidenze anche i lavoratori con contratti di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” e di “apprendistato di alta formazione e di ricerca”, contratti disciplinati dagli articoli 43 e 45 del D.L.gs 81/2015 per i quali verranno estesi gli obblighi contributivi.
Dall’inizio del nuovo anno, con la soppressione dell’art. 2, c. 2, gli apprendisti saranno destinatari delle tutele che sono previste in funzione dell’inserimento previdenziale del rispettivo datore di lavoro.
Il periodo di apprendistato, in seguito alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, deve essere prorogato in una misura corrispettiva all’ammontare delle ore di integrazione salariale usufruite. C’è da considerare, però, che secondo le nuove previsioni dell’art. 2, c. 4, per quanto riguarda l’apprendistato di primo e di terzo tipo l’aumento dell’orario di lavoro non dovrà compromettere il completamento del percorso formativo come definito ai sensi degli articoli 43, c. 3 e 45, c. 4, del D.Lgs. 81/2015.
L’accesso agli ammortizzatori, inoltre, sarà più semplice poiché, secondo la modifica dell’art. 1, c. 2, l’anzianità minima di lavoro effettivo che i lavoratori dovranno possedere per la data di presentazione della domanda verrà ridotta da 90 a 30 giorni.
Dalle disposizioni dedicate ai singoli istituti emerge l’estensione delle tutele a tutti i datori di lavoro soggetti ai Fondi di solidarietà bilaterali anche a carattere alternativo o territoriale intersettoriale di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015, a 27/12/21, 07:12 Pagina 1 di 2 prescindere dal numero dei dipendenti.
La soglia di accesso alla cassa integrazione straordinaria sarà più facile in quanto la previsione del nuovo c. 3-bis, ne estende la possibilità a tutti i datori di lavoro che non sono coperti dai prima citati Fondi, i quali, nel semestre precedente alla data di presentazione alla domanda, abbiano più di 15 dipendenti.