Scatta la proroga di smart working e congedi fino al 31 marzo
Il decreto-legge 221/2021, come sappiamo, proroga lo stato di emergenza dal 31 dicembre al 31 marzo 2022, ma non estende tutte le misure legate al Covid-19 ancora esistenti nell’ambito del lavoro.
Questo decreto prevede:
- La presenza, per altri tre mesi, dell’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro, con conseguente onere, per i datori di lavoro, di effettuare i controlli;
- La proroga delle sanzioni per le aziende che non effettuano le verifiche e per il personale che viene sorpreso sul posto di lavoro senza certificazione;
- L’estensione della possibilità di lavorare in smart working attraverso delle modalità semplificate, ossia senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente e con notifica per via telematica al ministero del lavoro.
Resta in vigore l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori che sono maggiormente esposti al rischio di contagio dei quali il medico competenze o il medico dell’Inail può verificare l’inidoneità alla mansione: per tutta la durata della mancata attività queste persone non possono essere licenziate.
Per i genitori di figli under 14, in caso di sospensione dell’attività didattica e educativa in presenza, o di quarantena o di infezione da Covid, ci sarà la possibilità di usufruire dei congedi retribuiti, di astensione dal non retribuita per i figli dai 14 ai 16 anni, o di congedi riguardanti la presenza di figli con un handicap grave a prescindere dall’età di questi ultimi. Queste sono le misure introdotte dall’articolo 9 del Dl 146/2021 con efficacia dall’inizio di questo anno scolastico fino al 31 dicembre.
Secondo l’articolo 26 del decreto legge 18/2020 i “lavoratori fragili” potranno continuare a svolgere la propria attività in smart working, anche con adibizione a mansioni diverse ma uguale inquadramento, questo finché non venga adottato un decreto ministeriale che possa individuare «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile». Il decreto dovrebbe essere adottato entro il 24 gennaio, in sua assenza, però, lo smart working continuerà fino al 28 febbraio.
Per i lavoratori fragili non è stata prorogata l’equiparazione dell’assenza dal lavoro (nel caso in cui l’attività non possa essere svolta in smart working) al ricovero in ospedale con relativa indennità. Tenendo in conto queste disposizioni, i lavoratori fragili sono individuati in quelli con un certificato di rischio che deriva da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o relative a terapie salvavita, e, ovviamente, i disabili gravi.
Inoltre, l’assenza di qualsiasi lavoratore del settore privato per quarantena o permanenza domiciliare non viene più equiparata alla malattia con non computabilità relativa al periodo di comporto.