La somministrazione a tempo diventa limitata
Il susseguirsi di cambiamenti normativi relativi alla somministrazione di manodopera, non fa altro che dimostrare la difficoltà del legislatore di comprendere la funzione positiva svolta da questa forma contrattuale per tutto il mercato del lavoro.
La somministrazione a termine
Una vicenda emblematica è quella della somministrazione a tempo determinato di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie: si parla di una forma particolare (prestito di manodopera), dove l’agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice di comune accordo decidono una somministrazione a termine di lavoratori, eseguita poi dall’agenzia stessa attraverso l’utilizzo di lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Questa si pone come forma intermedia tra le due tipologie classiche di somministrazione, quella a tempo determinato e quella a tempo indeterminato, offrendo benefici per entrambe le parti. Infatti, se da un lato il lavoratore che viene assunto a tempo indeterminato può godere delle tutele offerte dal contratto di lavoro (che ha una durata superiore alla singola mansione), dall’altro lato le imprese scegliendo questa forma possono coprire dei bisogni temporanei di manodopera senza impegnarsi per periodi di tempo più lunghi di quella che è l’esigenza.
Questa forma esiste da quando è stato introdotto il lavoro tramite agenzia, ma è diventata importante dopo l’approvazione nel 2018 del decreto “Dignità”.
La scadenza
Nel 2020 con il decreto “Agosto” 104/2020, viene approvata una norma che afferma con concetto scontato, si può utilizzare la somministrazione a termine con lavoratori assunti a tempo indeterminato, ma è la norma che viene aggiunta a rappresentare una novità, peggiorando la situazione vigente: la legittimità dell’utilizzo è a “a tempo”, nel senso che sopravvive solo fino al 31 dicembre 2021.
Per evitare le conseguenze devastanti che l’applicazione di questa norma avrebbe apportato al mercato del lavoro, il decreto su fisco e lavoro (Dl 146/2021) cancella la scadenza del 31 dicembre 2021.
Quando sembrava essersi risolto tutto per il meglio, durante la conversione in legge del Dl 146/2021, è stata introdotta di nuovo una scadenza, questa volta al prossimo 30 settembre del 2022.
Gli effetti della scadenza
L’attuarsi di questa scadenza potrebbe avere degli effetti molto negativi sul mercato del lavoro. Infatti, eventuali contratti di somministrazione con durata successiva al 30 settembre 2022 dovrebbero essere interrotti, con la cessazione immediata delle relative missioni di lavoro, e il conseguente licenziamento dei dipendenti non ricollocabili altrove.
Questa è una norma che, applicata in modo corretto, comporterebbe il disastroso effetto di lasciare senza lavoro i dipendenti che, tecnicamente, dovrebbe voler tutelare. Di fronte a questo scenario, è impossibile non pensare che, con l’avvicinarsi di questa nuova scadenza, verrà nuovamente rivisto o cancellato questo termine.
Fino ad allora, però, il rapporto di lavoro dell’azienda utilizzatrice con il lavoratore somministrato a termine continuerà senza cambiamenti.