Azienda libera di decidere come svolgere una trattativa sindacale
Il datore di lavoro può scegliere come operare una trattativa sindacale, può farlo organizzando tavoli separati con le diverse rappresentanze dei lavoratori, richiedendo un incontro congiunto e, può anche rifiutarsi di incontrare quelle organizzazioni che hanno disertato le trattative avvenute in precedenza.
Queste opzioni rientrano nella facoltà di scelta del datore ed è la conclusione a cui giunge il Tribunale di Padova attraverso il provvedimento del 30 dicembre. Con questo provvedimento viene rifiutata una domanda di accertamento della condotta antisindacale, avanzata da un’organizzazione contro un datore di lavoro che l’aveva esclusa da alcune trattative riguardanti il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato.
È nata una controversia nel momento in cui un’azienda ha proceduto ad avviare le trattative per il rinnovo di un accordo collettivo sul premio di risultato, firmato da una singola organizzazione sindacale (Fim Cisl). L’azienda in questione ha rifiutato le richieste di incontro presentate da un’altra organizzazione (Fiom Cgil), non firmataria dell’accordo, per due motivi:
- Il primo riguarda l’impossibilità di organizzare una trattativa unitaria con entrambe le organizzazioni a causa di una situazione di conflitto tra di loro;
- Il secondo riguarda l’impossibilità di gestire una trattativa su due tavoli separati, poiché questa modalità negoziale è totalmente inappropriata rispetto a quelle che sono le dimensioni e la realtà aziendale.
Il Tribunale di Padova, ritenendo legittimo questo rifiuto, ha considerato giusta la scelta di rifiutare lo svolgimento di una trattativa unitaria, tenendo conto del rifiuto da parte della Fim Cisl a trattaare con la Fiom Cgil: questo rifiuto, secondo il Tribunale, non si traduce in alcuna condotta antisindacale.
Inoltre, il Tribunale concorda anche con il rifiuto dello svolgimento di trattative separate, perché il datore di lavoro poteva decidere di svolgere una negoziazione riguardo il rinnovo dell’accordo aziendale solamente con il sindacato che ha firmato la precedente intesa.
Secondo la pronuncia non esiste per il datore di lavoro nessun obbligo a trattare: il datore può scegliere con chi trattare, può scegliere di escludere alcuni sindacati dalle trattative, e, inoltre, non c’è l’obbligo di organizzare trattative separate.
Riguardo il requisito dell’attualità della condotta antisindacale, che deve essere presente al momento della presentazione della domanda, il Tribunale afferma che è inconcepibile l’ipotesi di una condanna in futuro, mentre per il passato, una volta avvenuto il rinnovo del contratto aziendale, veniva meno l’interesse dell’organizzazione sindacale ricorrente. Per questo motivo l’azione per il giudice è pecca di interesse, requisito fondamentale per l’attuazione del procedimento che è previsto dall’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori.