Green Pass over 50: la tutela della privacy
Il nuovo decreto attuativo relativo ai controlli della Certificazione Verde rafforzata, che sia da vaccino o guarigione, per gli over 50, si pone come garante della privacy di quest’ultimi: il controllo dell’obbligo vaccinale e del Green Pass effettuato nei luoghi di lavoro deve rispettare i diritti e gli interessi della persona. Questo provvedimento, che deve essere ancora pubblicato ed attuato, ha guadagnato l’appoggio del Garante della Privacy.
Obblighi analoghi e controlli diversi
- Con il decreto 1/2022 viene stabilito l’obbligo vaccinale per gli over 50, presenta delle eccezioni per quei casi relativi alle persone con problemi di salute accertati. Per i non vaccinati è prevista una “multa” di 100 euro.
- È richiesto il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro. Per chi non rispetta quest’obbligo sono previste delle sanzioni, non solo per i lavoratori ma anche per le imprese.
- Per chi lavora in smart working non è previsto un controllo aziendale (secondo obbligo) ma può ricevere delle sanzioni (primo obbligo) nel caso in cui abbia 50 anni e non risulti vaccinato.
Lo schema del decreto
Il decreto, esaminando il parere del Garante, elenca le modalità che il Ministero della Salute usa per ricevere dal Sistema Tessera Sanitaria le liste dei soggetti ai quali si applica l’obbligo e anche quelle con cui tutti i datori di lavoro e qualsiasi altro soggetto titolare presentano al Ministero le liste dei lavoratori che risultano inadempienti.
Il Ministero della Salute occupa la posizione di titolare del trattamento di tutti i dati e l’Agenzia delle Entrate, invece, quella del responsabile del trattamento.
La tutela della privacy
Il Garante ha stilato una lista contente le regole, approvate anche dal Ministero, utili per tutelare quelli che sono i diritti e gli interessi di tutti i lavoratori:
- Tutte le ASL devono trattare con riservatezza i dati presenti nelle comunicazioni che il lavoratore destinatario di una sanzione, deve compilare per documentare e registrare l’ipotetica esenzione;
- I destinatari della multa devono confermare all’AdeR l’invio della comunicazione all’ASL con discrezione, secondo il principio della minimizzazione dei dati;
- La comunicazione tra ASL e AdeR deve avvenire in completa riservatezza;
- La documentazione che indica l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o la mancata possibilità di effettuarlo, non deve presentare nessuna informazione che possa rivelare le condizioni salutari della persona interessata;