Lavoro occasionale: comunicazione telematica

Dal 21 dicembre 2021, come stabilito dall’articolo 13 del Dl 146/2021, le imprese devono comunicare immediatamente la stipulazione e l’attivazione di contratti di lavoro di tipo autonomo occasionale, nel caso di una CO non inoltrata o ritardata si procederà con la fatturazione di una sanzione dai 500 ai 2.400 euro per singolo lavoratore. Questo nuovo obbligo non si applica per i lavori occasionali (ex voucher), i lavoratori impegnati in professioni intellettuali e per i rider.
Prima per l’invio delle CO d’urgenza bastava inviare un fax o una email all’Ispettorato competente, adesso, con il DM Lavoro 220/2022, avverrà tutto in modalità telematica. La legge, per quanto riguarda i casi urgenti, prevede una comunicazione suddivisa in due tempi, ossia deve essere inviata, nel giorno precedente, una comunicazione sintetica con allegato il modello URG ed entro, e non oltre, i cinque giorni successivi una comunicazione esaustiva.
Per le cosiddette CO d’urgenza, come ad esempio quelle riguardanti le assunzioni rapide, si procederà con lo stesso sistema delle CO ordinarie, consentendo a tutti di accedere alla piattaforma e alla procedura utilizzando lo SPID.
Per le cosiddette CO d’urgenza, come ad esempio quelle riguardanti le assunzioni rapide, si procederà con lo stesso sistema delle CO ordinarie, consentendo a tutti di accedere alla piattaforma e alla procedura utilizzando lo SPID.