Fallimenti: esonero TFR e Ticket di licenziamento
Le aziende soggette alla procedura fallimentare o all’amministrazione straordinaria sono, anche per il 2022, escluse dal pagamento del TFR, nel caso in cui abbiano beneficiato della CIGS per tutti i tre anni precedenti: sono escluse anche dal pagamento relativo al ticket di licenziamento.
Per ottenere l’esonero, i curatori fallimentari devono inoltrare la domanda all’INPS, avvalendosi del modulo messo a disposizione dall’Istituto nella sezione “Portale Agevolazioni” presenta sulla piattaforma telematica ufficiale. La domanda deve essere presentata il giorno successivo a quello della scadenza del trattamento salariale straordinario. Di conseguenza, i lavoratori cesseranno ufficialmente il loro contratto di lavoro.
L’INPS, in questo scenario, verserà il TFR a quei lavoratori che sono stati messi in regime di cassa integrazione dalle aziende in crisi e che hanno usufruito dell’esonero dal pagamento delle quote relative al trattamento di fine rapporto lavorativo.
Quindi, a seconda di ogni caso, dell’azienda e del lavoratore, l’Istituto procederà con il versamento delle quote del trattamento di fine rapporto lavorativo in termini di fondi di previdenza o in maniera diretta al lavoratore dipendente. Questo procedimento, la liquidazione delle quote del TFR, ovviamente, verrà effettuato al termine della cassa integrazione, con un’unica soluzione, dopo avvenuta verifica da parte dell’INPS.