Velocizzato il reintegro sul posto di lavoro
Diventa più semplice il rientro a lavoro per le persone che sono state licenziate ingiustamente. Infatti, la sentenza n.125/2022 della Corte costituzionale, riduce ad un semplice accertamento l’illegittimità del licenziamento economico per assunzioni con un tipo di contratto precedente alla misura del Jobs Act del 2015, misura che caratterizza il momento in cui è avvenuta l’abolizione effettiva della tutela prevista dall’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Quindi, se non vengono individuati dal datore di lavoro dei motivi validi per procedere al licenziamento del lavoratore, il dipendente può continuare a svolgere il suo lavoro. Pertanto, non è presente la necessità di far rilevare al giudice una insussistenza “manifesta”.
In realtà, già con la sentenza n.59/2021 era stato annunciato il dovere di reintegra, ma è la nuova sentenza a liberare il campo da eventuali dubbi e clausole, soprattutto per quanto riguarda le zone di applicabilità del licenziamento, che sia accompagnato da una giustifica o meno.
Bisogna ricordare però, che al giorno d’oggi il licenziamento economico risulta ampiamente giustificato e contestualizzato in quanto esistono numerose casistiche legate al procedimento di riorganizzazione aziendale, cosa che non si traduce in un giro di vite nell’ottica della normativa corrente per i casi di riduzione del personale, ma che, piuttosto, funge da chiarimento sul metodo di valutazione che il giudice di competenza deve adottare durante un caso di possibile illegittimità.