Prestazione occasionale, la notifica riguarda solo le imprese

La nota 29/2002 dell’Ispettorato nazionale del lavoro, restringe il campo di applicabilità dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali che entrerà in vigore a partire dal 21 dicembre 2021, questo è quanto stabilito dall’articolo 13 del Dl 146/2021.
Il nuovo obbligo riguarderà unicamente i committenti che operano come imprenditori, come previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 81/2008.
Quindi, il profilo delle persone soggette all’obbligo di comunicazione è inquadrato nel concetto civilistico di “impresa” e di “impresa agricola”. Sono, quindi, sottoposti a questo nuovo obbligo tutti gli iscritti al registro delle imprese. Di conseguenza, le persone che non rientrano in questa categoria non sono soggette all’obbligo di comunicazione.
Considerando questa situazione, si ritiene che debbano provvedere a quest’obbligo anche gli enti non commerciali, sia pubblici che privati, iscritti al Rea, presso le Camere di commercio, a fronte dello svolgimento non predominante di un’attività di carattere economica o agricola, o anche se non sono iscritti al Rea, che riescano a essere in attività di carattere commerciale o agricolo secondo l’attribuzione ricavabile dalle direttive fiscali. Nell’ultimo caso, l’obbligo è previsto sia per i lavoratori occasionali che sono impegnati in attività commerciali ed economiche, sia per lavoratori impegnati in attività diverse.
Questa precisazione dell’Inl fa comprendere che non sono soggetti all’obbligo di comunicazione anche chi esercita un’attività di lavoro autonomo, ossia i liberi professionisti con redditi determinati e che impiegano dei lavoratori autonomi non abituali.
Sono sottoposti alla comunicazione i lavoratori autonomi occasionali, cioè lavoratori con contratto d’opera i cui compensi, nell’ottica fiscale, rientrano nella classificazione dell’articolo 67 del Tuir.
Tralasciando gli incarichi dichiarati non inclusi nell’adempimento dell’obbligo, si ritiene che la comunicazione debba essere riferita a quelle prestazioni di lavoro autonomo che non è esercitato in modo abituale, e che non debbano esserlo quelle obbligazioni generiche che derivano dall’assunzione di certi obblighi di fare, non fare e non permettere.